IN DEI NOMINE AMEN
Anno Domini millesimo sexcentesimo decimo septimo die vigesima mensis Ianuarij
Regnante Serenissimo, e Catt.o D. Nro Dno Philippo Rege Aragonu Utriusq. Siciliae, Hierusale§.
Nel tempo dell’Ill.mo et Ecc.mo Don Felippo Colonna Duca di Tagliac.o e Paliano, e Gran Contestabile del Regno di Napoli §.
Volendo la Mag.ca Com.ta di Pereto rifar la nuova stima, o catasto per le mutazioni de’ terreni, et altre robbe,
e essendosi del 1615 di ciò fatto publico conseglio nella terra di Pereto nel luogo solito con la presentia di Gio:
Jacovitto, e Ant.o Malatesta all’hora massari, li dodeci eletti, e Carlo Rizzacasa camerlengo di S.E. tutti de Pereto, e stante d.o Conseglio XXX di Xbre 1615 dalli med.i massari ne fu fatto Instro pub.o per mano di Not. Giovanni
Missorio delle Celle con il Dott. ‘Ovidio Camposecco di Pereto; acciò mesurasse, o facesse mesurare tutti i terreni,
e territorio di d.a terra mediante la mercede conteuta in d.o Instro, e rifacesse d.a stima, o Catasto, cioè vigne,
terreni, prati, canapine, selve, orta, e altro tanto nel piano,quanto nel monte, e havendo deputato il d.o Dott. Ovidio Bartholomeo at § Meo Pace di Vallinfreda professore d’aritmetica, e geometria a mesurare, e tirare le linee giuste a colonella per colonella, e per quello che è venuto tagliato da d.e linee, e confini verso Pereto si è messo nel pnte catasto, e non si è pigliato punto di quello delle altre terre circonvicine, e mesurato, et messo secondo li catasti vecchi, e quel tant’è stato consegnato e detto da Patroni, e anco da Angelo Cecchitto huomo deputato dall’Univers.ta a stimare, et insegnare i termini, confini, e terreni che sapeva, e dato a d.i terreni, e altra, i nomi de contrade, e confini, e quelli stimati si come nel pnte catasto appare, e finita d.a misura se sono pubblicatii banni antescritti per l’Audienza d’Horatio
Mattheis d’Avezzano Gov.re di Carsoli, e pubblicati d.i banni come in essi appare per referenda di sotto da Fran.co
Perasecche balio di Pereto, e citato huomo per huomo, a casa per casa dal d.o balio, et dato aud.a pub.ca levato,
e posto con intervento delle parti separato il Gent.co dal rustico si come appare, qual Aud.a si è tenuta a tempo
di Rosato Valelli, e Paolo Falurdo massari di d.o tempo di Pereto e finita d.a Aud.a si è accoppato e allibrato
d. catasto, e serra ta la stima con la pub. e e la coppa è di canne n;o cento alla mesura piccola, la canna è di palmi dieci, qual palmo di canna è designato qui di rincontro in forma di colonna, qual catasto somma libre undecimilia novecento e ventidoi qij il rustico, e il gentilesco somma coppette piccole n.o doimilia ottocento e venti et un q.to riservando sempre l’error del calculo che sommano d.ti di regno 28 et g.a 20 dal sop.to Meo calculati minut.te et da me Ovidio scritto senza fraude, e inganno alc. senza calzature. Protestandosi che caso si trovassino o altra mano differente o altro inchiostro
dell’ordin.o si debba tenere per vera falsità, et se si vorrà accomodare alcuna partita si potrà accomodare alcampagnolo simil.te scritto di mia mano,et in fede clausit.
die XX Ianu.is 1617.
Ovidius Campus Siccus manusp.
Nel documento è riportato un disegno di una colonna con una corona e sotto c’è scritto:
questa colonna è il palmo della canna di Pereto.
(Archivio di stato di Aquila, Catasto del 1617)
HORATIUS DE MATTHEIS GOVERNATOR CARSEOLORUM
Bando, e commandamento da parte del governatore di Carsoli, e ad istanzia delli massari di Pereto cioè Faustino Farina, e Aquilante Penna. Si ordina, e commanda, che dopo la publicatione del presente a tutte quelle persone di Pereto, che saranno citate all’Audientia del dottor Ovidio Campo Secco, e per lui Meo Pace di Vallinfreda suo catastaro, et mesuratore debbiano comparire avanti esso a sentirse leggere tutti i loro beni stabili tanto rustici come gentileschi mesurati da esso Meo Pace, fra termine de doi giorni dopo che saranno citati; acciò si possa ponere; e levare a chiunque si deve intervenente l’una, e l’altra parte, e in caso che si fusse lasciato alcuna possessione, o altro che non fusse stata, o stato mesurato, o per negligentia, o non saputa ne debbia dar revelatione al sudetto dottor Ovidio che s’andarà a mesurare, sotto pena della perdita della possessione e d’Onzè due da applicarse la possessione all’Università, e la pena pecuniaria alla Corte, e che debbia dar vera notitia delle possessioni, quali sono rustiche, e gentilesche, e de loro confini veri.
Acciò nella stima non si metta l’una per l’altra sotto la medesima pena da procedersi rigorosamente. E più che nel tener d.a Audientia non sia persona alcuna, che parli, o faccia strepito senza esser addimandato sotto le medesime pene. Avertendo ad ogn’uno di comparire secondo il termine dato; acciò non si scusino con dire non si è saputo; perchè non saranno più intesi, e si terrà il catasto, o stima, e il presente Bando del d.o D.or Ovidio, resti in sua mano mettendone copia da noi passata nella stima, o Catasto con la firma nostra, e autentica di noi, e referenda del nostro Balio di Pereto.
Datum Pireti die ix lanuaris 1617
De mandato §§§
Balio nostro di Pereto da tra parte dd instantia delli sopradetti, publicarrete il soprascritto bando nelli luoghi soliti, e consueti citando li retroscritti ad ordine, che fra termine di doi giorni debbiano comparire all’Audientia sopraddetta altrimenti non comparendo non saranno più intesi sottopena d’Onze quattro, e non si faccia il contrario.
Datu Pireti die ix lanuaris 1617
De Mattheis Gov.re
A di 16 di Gienaro 1617
Io balio di pereto ho publicato li sopradetti banni neli lochi soliti et consueti et fatto quanto di sopra.
In fede
(Archivio di stato di Aquila, Catasto del 1617)