“Premendo sommamente a Sua Eccellenza, che nelle terre e castelli spettanti all’Eccellenza Sua si viva con ogni quiete, e pace de suoi vassalli, e senza scandali, ed altri inconvenienti, ha stimato rimedio opportuno la rinnovazione del presente Bando Generale, inherendo però sempre alla pubblicazione del medesimo altre volte fatta, quale pubblicato che sarà, ordina, e vuole che puntualmente si osservi in ciascuna delle terre delli suoi Stati sotto le pene in esso contenute, riservato sempre a Sua Eccellenza l’arbitrio di moderarle, ed accrescerle secondo la qualità de casi, e delle circostanze de’ luoghi, tempi, e persone, e vuole, che contro trasgressori si possa procedere anche per Inquisizione, e perciò doverà ciascuno star avvertito nell’osservanza, di quanto viene disposto in detto Bando per non incorrere nelle pene in esso contenute, nè li verrà ammessa scusa, o eccezione alcuna per sottrarli da quelle per essere il tutto indirizzato al Beneficio, e quiete pubblica.
Bestemmia –
Primieramente si ricorda a tutti l’astenersi da ogni sorte di bestemmia, e di parlare con il dovuto rispetto di Dio, e della SS. Vergine Maria, e de’ suoi Santi, e si ricorda anco l’osservanza delle feste commandate dalla Santa Madre Chiesa per non incorrere nelle pene imposte sopra a tali eccessi, à’ quali si procederà contro Trasgressori in quello potrà competere alli suoi Tribunali e Giudici.
Giuocare avanti le chiese –
1 Si proibisce ad ogni persona di giuocare avanti le Chiese à giuochi di strepito, mentre si celebrano le Messe, ed altri Divini Offici sotto pena di dui scudi per ciascheduna volta.
Usar violenza, ed entrar in casa di donne per forza –
2 E per raffrenare la temerità ed insolenza del giovani, o altri, proibisce Sua Eccellenza usar violenza a Donne, o tentare di entrare in casa loro per forza, sotto pena, se la Donna sarà onesta, e di buona fama, della Galera per sette anni, e se con detta violenza la conoscerà carnalmente, della Vita: ma se la Donna sarà di vita licenziosa, o disonesta, chi farà violenza o tenterà di entrare in casa per forza, caschi in pena per l’esilio per dieci anni, della Galera ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Bacio di donna onesta –
3 Chi tenterà di baciare violentemente alcuna Donna onesta, ancorche non giunga effettivamente al bacio, ma solamente all’abbracciamento, o altro simile prossimo al bacio, cascherà nella pena della Galera perpetua e nella confiscazione del Beni.
E quando ciò facci per fine di impedire o di contrarre Matrimonio, incorrerà anco la pena della Vita ad arbitrio di Sua Eccellenza, dichiarandosi che la minor’età non suffragarà per evitare le pene sopraddette respettivamente, se dal Processo non resulta, che l’Inquisito sia minore di anni diciotto nel primo caso, e di anni venti nel secondo.
Giuoco, Baratterie, Biscazze –
4 Nessuno giuochi a giuochi proibiti e tenga alcuna sorte di Baratteria, giuochi, e biscazze pubbliche, e secrete in qualsivoglia luogo, ne giuochi a carte nelle Osterie, Piazze, e strade pubbliche, sotto pena di tre tratti di corda per ciascuno, e della perdita de’ denari, e robbe, che si trovassero nel giuoco.
Testimonianza falsa –
5 In oltre perchè deve essere, punito severissimamente il delitto del Pergiuro per offesa, che si fà a Dio, e per il pregiudizio che si fà al prossimo, non essendo cosa al Mondo più necessaria tra gli uomini, che la buona fede, statuisce Sua Eccellenza, che qualunque persona di qualsivoglia stato, sesso, o condizione, che averà come testimonio in qualsivoglia Giudizio Civile giurato il falso dolosamente in pregiudizio del terzo, incorra in pena di cento scudi, e della frusta, ed anco maggiore da estendersi fino alla Galera ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle cause, e delle persone, ed in ogni caso sia tenuto all’ammenda del danno del terzo e se averà deposto o ‘giurato il falso in Causa Criminale a difesa, sarà punito, secondo la pena impostagli dalle leggi comuni, e più ad arbitrio del Giudice; e se qualcuno deporrà il falso in Causa Criminale ad offesa cada nell’istessa pena, che doverà cadere l’Accusato, o Inquisito, se la cosa attestata fosse vera, ancorche della falsità non sia seguito effetto alcuno, e nelle medesime pene cada in ogni caso il subordinatore, e mediatore, e questo s’intenda per la prima volta; ma se alcuno commette di più di una volta questo delitto in Causa Civile, o Criminale, tanto a difesa, quanto ad offesa, ancorche nella prima non fosse stato condannato, incorra in pena della Galera per dieci anni, da estendersi anco in perpetuo, e della Vita, seconda la qualità del fatto, e delle persone, ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Non intendendo però di derogare alli casi, nel quali di ragione comune si dovesse alli falsari imponere maggior pena respettivamente.
Usure –
6 In oltre comanda che niuna persona, sotto alcun quesito o paliamiento, facci alcun contratto usurario con alcuna persona, sotto pena della perdita delle cose, che si conteneranno in detti contratti, e del doppio, purchè in nessun caso la pena sia minore di cento scudi, d’applicarsi un quarto all’Accusatore, un’altro quarto all’Essecutore, e la metà alla Camera Baronale, e di perpetua nota, ed infamia, ed anca corporali, secondo la qualità dei casi; nelle quali pene s’intendino anco incorsi quelli, che saranno stati mezzani, e Consultori, e li Notari, che scientificamente si rogassero di contratti di questa sorte.
Pesi, e misure –
7 E similmente ordina; e comanda, che tutti li Mercanti, Artisti, Bottegari, Venderoli, Pizzicaroli, Tavernari, Osti, Fornari, Macellari, e Pescivendoli, o di qualsivoglia altro esercizio, o traffico debbano vendere, e dare il giusto tanto con peso, e misura,
quanto con altri istromenti atti a vendete, e spacciare le mercanzie, e robbe loro ciascuno, con quel prezzo e con quell’ordini, che li Capitoli, Statuti, Riforme, o altra provisione sopra di ciò tanto fatte, quanto da farsi dispongono sotto pena di scudi dieci, e perdita delle robbe, di tre tratti di corda in pubblico per ciascuno, e ciascuna volta che si contravviene.
Fornari –
8 Volendo che li Fornari, Venditori di pane, che studiosamente non faranno il pane di buona pasta e ben cotto, come si conviene, cadino in pena di tre tratti di corda, e di scudi 10 per volta d’applicarsi a Luoghi Pii per la metà, e l’altra all’Accusatore, ed Esecutore.
Portar armi di genere –
9 Parimente vuole, ordina, e commanda, che nessuna persona doppo la pubblicazione del presente Bando, porti ne facci portare senza autorità legittima alcuna sorte d’armi offensive, e difensive sotto pena della perdita di quelle, e di tre tratti di corda da darseli in pubblico, e di scudi 25 se sarà di giorno, e del doppio se sarà di notte, e sotto nome d’armi offensive s’intendano comprese Piombarole, Mazze, Sacchetti, e di notte li bastoni, li sassi, e la pena dell’Armi imposta anche nelli seguenti due Capitoli, non si averà mai a confondere con le pene del delitto, che con quelle che si commettesse.
Sarà ben leciti agl’Artegiani senza incorso di alcuna pena, portare li Coltelli, ed altri istromenti, che veramente servono per le loro Arti, quando vanno per uso delle medesime Arti, ed ognuno potrà portare Coltelli spuntati minori di un palmo con il manico.
Archibugetti, coltelli, ed altr’armi proibite nella Bolla del P. Pio V –
10 Ricorda parimente la proibizione di portare, o tenere in casa, o altrove, fare o accomodare archibugetti proibiti, li quali con la canna, e cassa siano più corti di due palmi della canna dè Mercanti di Roma -sotto pena della Vita, e confiscazione dè Beni, ed altre pene contenute nelli motu propii di Pio IV°, e di S. Pio V°, che ordina che si proceda anco per Inquisizione, ed in ogni altro miglior modo, e medesimamente la proibizione sotto le medesime pene di portare Stilletti, Daghette, Coltelli stillettati, e con la punta alla Genovese, come si dice a fronda di oliva, ed altre armi, comprese in detta Bolla di S. Pio V°, nelle quali pene incorrerà qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, condizione, o dignità, benchè privilegiata, ed esente per qualsivoglia titolo di privilegio militare.
Sparo di archibugiate contro altri –
11 Proibendo di scaricare, o tirare archibugio, o altre armi da fuoco di qualunque sorte, o a ruota, o senza, contro alcuno sotto pena della Galera per cinque anni, e della confiscazione de’ Beni, se non ci sarà offesa alcuna, ancorche l’armi non pigliassero fuoco, e della Galera perpetua, e confiscazione di tutti li Beni, ed anco della Vita ad arbitrio di Sua Eccellenza, se tal’archibugiata fosse tirata di mandato d’altri, tanto per il Mandante, quanto per il Mandatario, ma se sarà sparata nella casa propria di colui, contro il quale è diretta, o in Chiesa, o in altro luogo sacro, o in Palazzo del Superiore, o del Magistrato, o innanzi à Giudici, o Magistrati, o altri Officiali, benchè la persona, che tira l’archibugiata fosse fuori de’ luoghi sopraddetti, e benchè senza offesa incorra in pena della Vita , e confiscazione di tutti li Beni; se poi
con l’archibugiata ci sarà l’offesa in qualsivoglia modo, e luogo, che sia tirata, il Delinquente tanto con mandato, quanto senza, incorra sempre la pena della Vita, e confiscazione de’ Beni.
Mentite, e Parole ingiuriose –
12 Ordina ancora, e commanda Sua Eccellenza, che nessuna persona offenda, ne incarichi alcuno con parole ingiuriose, ne mentite, sotto pena, se farà tra Plebei,
o Contadini, di scudi dieci, ma se farà tra Cittadini, e persone graduate, di scudi 20 ed anco corporali ad, arbitrio del Giudice: ma se un Plebeo, o Contadino dirà simili parole contro un Cittadino, o Gentiluomo, incorra nella pecuniaria, e di tre tratti di corda, da darseli subito in pubblico.
Percuotere senz’armi –
13 Item ordina, e commanda, che se alcuno darà, o percuoterà altri con mano vacua, o pugno, o calcio senza sangue, incorra nella pena di scudi 25, se però sarà tra Contadini, e Plebei, ma se tra Cittadini, nella pena di scudi 50, ed altre, etiam corporali ad arbitrio del Giudice, e se con sangue, il doppio, e se un Plebeo, o un Contadino percuoterà, come sopra, un Cittadino o Gentiluomo, o con sangue, o senza, caschi in pena di scudi cento, e di tre tratti di corda in pubblico, ed anco della Galera per cinque anni, secondo le qualità del caso, e delle persone ad arbitrio del Giudice.
Bastonate e percosse simili –
14 Ma se alcuno offenderà, o percuoterà altri con bastoni, canne, o simili istromenti, se l’offesa sarà con , sangue, tra Cittadini la pena sarà di scudi 100, e di tre tratti di corda in pubblico, ma se sarà senza sangue di scudi 50, e di tre tratti di corda, se tra Contadini, e Plebei con sangue scudi 25, e di tre tratti di corda, se senza sangue di tre tratti di corda, riservandosi in tutti li suddetti casi, al Giudice facoltà d’imporre altre pene maggiori, o minori, tanto pecuniarie, quanto corporali a suo arbitrio, da estendersi anco alla Galera inclusive considerata la qualità del fatto, del luogo, e delle persone come sopra.
Ferite –
15 E se persona alcuna, come sopra, darà ferite ad altre in testa, o in faccia senza frattura di cranio, o di osso, se con sassi incorrerà in pena di scudi 25; se con armi però non proibite, di scudi cento, ma se le ferite saranno con frattura di cranio, o di osso, se con sassi la pena sarà di scudi 50, con armi di scudi 200, ed in tutti i casi sopradetti, eccettuato in primo di tre tratti di corda da darsi in pubblico; se poi la cicatrice in faccia fosse con cicatrice apparente, e perpetua, il delinquente caschi in pena della Galera per dieci anni, ed anco in perpetuo, ad arbitrio di Sua Eccellenza.
E chi ferirà nella persona senza debilitazione di membro, incorra la pena di scudi 50, se con debilitazione di scudi 200, ed in tutti dui li casi, di tre tratti di corda, ed anco della Galera, ad arbitrio di Sua Eccellenza, quali pene pecuniarie s’intendino imposte per ciascuna ferita distintamente come di sopra, e nelle Piazze, o altri luoghi, ovvero di notte in qualsivoglia luogo s’intendono dupplicate.
Se poi alcuna di dette ferite seguitassero il mandato d’altri, tanto il mandante, quanto il mandatario per la cicatrice perpetua, ed apparente in faccia, incorrano la pena della Galera in perpetuo, e della confiscazione de Beni, ed anco della vita, ad arbitrio di Sua Eccellenza, ed in tutti gli altri casi anco dè Capitoli 23, e 24 il mandante, o mandatario caschino in pena della Galera per dieci anni, e se seguitasse nelle chiese, o luoghi Sacri, o nelli Palazzi Pubblici, o avanti Giudici, Magistrati, o altri Officiali, in qualsivoglia de casi soprannominati, ogni Delinquente, o con mandato, o senza incorra nella pena della vita, e confiscazione de suoi Beni, o almeno della Galera perpetua, con la confiscazione sudetta, ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Insulto con armi –
16 E se alcuno, come sopra, farà ad altri insulto con armi, se tra cittadini incorra l’insultante nella pena di scudi 50, se tra Contadini, o Plebei di scudi 25; ma se l’insulto sarà fatto da Plebei a Cittadino, o Gentiluomo, o con qualità aggravante in casa propria dell’Insultato, o in Chiesa, luogo sacro, o in Palazzo, o innanzi a Giudici, Magistrati, ovvero, altri Officiali, come sopra, la pena pecuniaria s’intenda dupplicata, ed in oltre di tre tratti di corda in pubblico, ed anco della Galera, ad arbitrio del Giudice considerata la qualità del caso.
Corna e imbrattamenti alle case d’altri –
17 Dispone pariamente, che qualunque persona presumesse attaccare, mettere, o porre corna, pitture, o altre cose vituperose, e brutte alla porta, o muro, o in strada avanti della casa di alcuna persona, benchè fosse pubblica Meretrice, o farvi imbrattamento di inchiostro, o altra sporcizia, e bruttura incorra in pena della Galera perpetua, ed anco della Vita, secondo la qualità del fatto ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Pace rotta –
18 Item ordina, e vuole, che se alcuno di qualsivoglia grado romperà, o farà rompere pace, tregua, o parola, o riconciliazione, cada in pena della morte naturale, rovina, o demolazione della casa, e confiscazione di tutti li suoi Beni, e se non verrà il potere della Corte, debba essere condannata in contumacia nelle dette pene, e dipinto in luogo pubblico con l’abito suo ordinario appiccato per un piede con la testa di sotto, con il suo nome, cognome, e patria, con il titolo del delitto, ed in questa s’intenderà incorso in qualsivoglia modo sia fatta, e provata la pace, o tregua, o data la parola, ancorchè fosse per poliza privata, o senza feritura, o intervento d’alcun Magistrato, o di altra persona pubblica, non ostante qualsivoglia statuto, costituzione, e consuetudine in contrario, e non suffragarà la minor’età per evitare detta pena, se non costarà dal processo, che il delinquente sia minore di venti anni.
Rumori e tumulti in luoghi pubblici –
19 Item comanda, che alcuna persona, come di sopra, non ardisca, o presuma in alcuna piazza, o in altro luogo pubblico frequentato della Città, e luoghi dello Stato far tumulti, e rumori, concitar popoli a rumore, sotto pena a chi sarà l’Autore di tre tratti di corda in pubblico, e di scudi cento, ed a quelli, che concorreranno al rumore di scudi dieci, e di tre tratti di corda in pubblico per ciascuno, e ciascuna volta, essendo però interessato nella rissa, o rumore, e se nel rumore, o rissa, sarà percosso alcuno con sangue, l’Autore, o percussore incorra, oltre le pene suddette, in pena della Galera per cinque anni, e gli altri, che vi concorreranno anco la pena dell’esilio, per cinque anni, dalla giurisdizione nella quale succederà il rumore, e se in detto rumore, o rissa seguirà morte, oltre le pene predette, legali, e statutarie, e l’Autore potendosi avere nelle mani sarà appiccato, a quelli, che con l’armi concorreranno al detto rumore, ed averanno ferito alcuno senza morte, s’intendano incorsi nella pena della confiscazione della metà de Beni, ed esilio perpetuo, come sopra, purchè verisibilmente si possa stimare, che sia pensato, o procurato, ad arbitrio di Sua Eccellenza considerata la qualità del caso, e delle persone, da applicarsi dette pene come sopra.
Percuotere con sporcizie –
20 Ordina in oltre Sua Eccellenza, che nessuno percuota altri in qualsivoglia modo con sporcizie, e brutture di veruna sorte per offenderlo in faccia, o in altro luogo della persona, o per vituperio, sotto pena della Galera per dieci anni, e della confiscazione della metà de Beni, e se la percossa seguisse de mandato d’altri, della Galera perpetua, e confiscazione de Beni, da estendersi anco alla pena della Vita, tanto per il Mandante, quanto per il Mandatario, ad arbitrio di Sua Eccellenza, ma se la percossa fosse solamente tentata all’effetto sopraddetto, ed andasse a voto il Delinquente, incorra in pena di cento scudi, ed in altre pene anco corporali, ad arbitrio del Giudice considerata la qualità de casi, e delle persone da estendersi anco alla Galera, se fosse tentata demandato d’altri come sopra.
Corompere Offiziali o Ministri –
21 E se alcuno per se, o altri direttamente, o indirettamente tentarà corrompere Offiziale, o Ministro alcuno di Giustizia, ancorchè l’effetto non segua, caschi in pena di 200 scudi, e tre tratti di corda in pubblico.
E se ne seguirà l’effetto, la persona, che l’averà procurato per se, o per altri oltre alla refenzione dè danni a chi l’avesse patiti, incorra in pena della Galera per cinque anni, e l’offiziale corrotto dalla perdita dell’offizio, e della relegazione ad arbitrio, e se sarà Sbirro, o persona simile, anco di tre tratti di corda, e di maggiori pene ad arbitrio del Giudice, secondo le qualità de casi.
Incendi –
22 Item, ordina, che non si commettano incendi in luogo, nè in modo alcuno sotto pena di raggione comune, ed altre anco capitalissime in caso d’incendio doloso ad arbitrio di Sua Eccellenza, secondo la qualità de fatti, e delle persone.
Veleni –
23 Item, se alcuno con veleno procurasse in qualunque modo di attossicare qualsivoglia persona, debba subito, come traditore, essere condannato in pena della morte naturale, e nella pena medesima incorrerà ciascuno, che prapararà veleno a questo fine se bene non sarà seguito effetto alcuno, come pari mente incorreranno li Speziali, o altri, che scientemente averanno per qualsivoglia via somministrato il veleno, o robbe da farlo, e ciascun’altro, che se ne sarà impicciato, dando in qualsivoglia modo aiuto, consiglio, favore, o qualche pravo documento, o avvertimento, o somministrando istromento, o altro a quest’effetto.
Latrocini, campeggiamenti e furti simili –
24 E se persona alcuna, come sopra, levarà, o rubbarà di notte, o di giorno ad altri per strada, e tanto dentro, quanto fuori della Città, Terre, Castelli, Borghi, ed altri luoghi, denari, feraiolo, panni, o qualsivoglia altra robba, benchè di poco valore, con offesa ancorchè leggiera, ancorchè non toccasse realmente la persona, incorra in pena della Vita, e confiscazione de Beni, etiam per la prima volta, ma se sarà senza offesa, incorra nella pena della Galera perpetua, e confiscazione de Beni, se però il fatto non fosse aggravato da violenza, o da qualche altra circostanza, ad arbitrio di Sua Eccellenza, nel qual caso si possa ancora per la prima volta venire all’essecuzione della pena della Vita, e la minore età in questi delitti non suffragarà se non costarà dal processo, che il Delinquente incorra nella pena della Galera per cinque anni, ed anco maggiore ad arbitrio di Sua Eccellenza.
Furti –
25 E per provedere, e riparare i furti, Sua Eccellenza impone pena ad ogni persona, come di sopra, che rubbarà ad alcuno denari, o qualsivoglia altra sorte di cosa, o robba per la prima volta nel quatrupolo della cosa rubbata, oltre la restituzione di quella parte, di essere posto pubblicamente in Berlina, quando il furto però fosse minore di dieci scudi, e quando fosse sopra dieci scudi, della pubblica Frusta, e la seconda volta della Galera per dieci anni qualunque sia la somma del secondo furto, e per il terzo furto, se tutti assieme non arrivano a scudi venti, della Galera perpetua; ma se arrivano assieme a detta somma, della Forca, oltre la refezzione del denaro senza riguardo, che il delinquente delli primi fosse stato punito, o graziato, se alcuno farà furto notabile, anco per la prima volta incorra la pena della Galera, dovendosi intendere il furto notabile ogni volta, che passerà il valore di scudi cento, e nella medesima pena incorra, chi sarà complice, o darà aiuto, favore, o scientemente ricetterà, o comprarà robbe rubbate.
Truffe –
26 E perchè niuno resti privo della sua robba, o danaro con inganno, Sua Eccellenza impone per la prima volta pene di scudi venticinque, e di tre tratti di corda, a chi sotto pretesto di prestito futuro contratto, o distratto, o in altro modo estorcerà da altri danari, o robbe, e queste impegnarà, distraherà, convertirà in proprio uso, o in qualsivoglia altra forma si approprierà con inganno robba, o denaro altrui, sotto il valore di scudi 25, della Frusta, e di scudi 50 quando il valore arrivi a scudi 25 per la seconda, e terza volta qualsisia la somma, la pena sarà di scudi 100, e di tre tratti di corda, e della Galera per cinque anni ad arbitrio di Sua Eccellenza, secondo la qualità, e circostanze de casi, da incorrere anco in detta pena per la prima volta, quando il danaro, o robba estorta arrivi a scudi 100, ed in qualsivoglia somma, della Galera per dieci anni, ed anco in perpetuo ad arbitrio di Sua Eccellenza, a chi commetterà questo delitto più di tre volte.
Furti con rottura, scale, chiavi false, e grimaldelli –
27 Avvertendo, che nella pena della Forca, e confiscazione de Beni incorreranno quelli, che per rubbare scaleranno Case, Botteghe, ed in ogn’altro luogo con scale o altri istromenti di qualsivoglia sorte, ovvero romperanno, o faranno altra violenza in qualsivoglia modo a muri, tanto principali, quanto altri non principali della Casa, porte, fenestre, tetti, ed ogni altra parte de luoghi sopraddetti, o entreranno per tale effetto per fenestre, con scale, o senza, ed in qualsivoglia altro modo, oltre la via ordinaria delle porte, purchè il furto passi la somma di dieci scudi, e se il furto sarà minore, e non si sarà venuto ad altro atto, che allo scalare o rompere alcuno de luoghi suddetti, o usare altra violenza, come sopra, incorreranno nella pena della Galera perpetua, nella quale incorreranno anche quelli, che per rubbare adopreranno chiavi adulterine, o grimaldelli, ogni volta che con dette chiavi grimaldelli si sarà venuto all’atto di aprire, o guastar la serratura, benchè non sia seguito effettivamente il furto, o quelli che fossero trovati dalla Corte con chiavi false, e grimaldelli, così in casa, come fuori, tanto di giorno, quanto di notte, caderanno in pena di tre tratti di corda, ed in corso d’altri furti, quest’invenzione li sarà contata per uno.
Passar per le mura –
28 Proibisce ancora Sua Eccellenza sotto qualsivoglia pretesto o quesito, entrare o uscire per altri luoghi della Città, Terre, Luoghi, e Castelli, che per le porte aperte, ed ordinarie, sotto pena di tre tratti di corda, ed altre pene corporali ad arbitrio del Giudice, da estendersi anco alla Galera quali pene incorreranno quelli, che daranno a ciò aiuto, o favore.
Mascherati, o travestiti –
29 Item proibisce l’andar travestito di giorno, e di notte per le Città, Terre, e Castelli, e Territori, sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, e per ciascuno, e di tre tratti di corda in pubblico. Dichiarando, che s’intenderà andar travestito chi portarà panni non convenienti alla condizione sua, e se persona alcuna mascherata, o travestita, come sopra, con bastoni, o altr’armi assalterà, o ferirà alcuno con sangue, o senza, ancorche non segua morte, incorra nella pena della Galera a beneplacito, e seguendo morte, s’intenda incorso in pena della forca, e confiscazione de Beni.
Maschera senza licenza –
30 Di più sua eccellenza espressamente comanda, che nessuna persona si mascheri in alcun tempo, ne di giorno, ne di notte, ne tampoco in Campagna senza licenza in scriptis del Governatore, Podestà, o Giudice del Luogo, sotto pena di tre tratti di corda in pubblico per ciascheduno, o ciascheduna volta, e di cento scudi, e seguendo delitto alcuno, che non si sappiano gl’Autori, s’intendino essere li mascherati indiziati alla corda per tal delitto.
Zingari e Vagabondi –
31 Considerando anco Sua Eccellenza di quanto danno siano li Zingari e Vagabondi li proibisce a ritenersi in alcun Luogo, o Territorio del suo Stato, sotto pena a Vagabondi della Galera ad arbitrio del Giudice, ed alli Zingari, quanto alle femmine della frusta, maschi della frusta e Galera ad arbitrio da procedersi irremissibilmente, salvo però se li Zingari avessero ottenuta licenza da darsi per legittima causa dà Governatori.
E quelli Zingari, e Vagabondi, che si trovano presentemente in detti Stati, dovranno aver sfrattato, e sgombrato il Paese fra il termine di un mese, sotto le pene sopraddette, se però gli Zingari non avessero ottenuta licenza, come sopra.
Relazione dè Medici, Cerusici, ed altri –
32 Item commanda Sua Eccellenza, che tutti li Medici, Cirusici, Barbieri, ed altre persone, che usano di medicare, debbano subito che hanno medicato la prima volta e se saranno richiesti di medicare qualche ferito, offeso, e percosso, immediatamente denunciarlo, o palesarlo alla Corte, quando sono in luogo dove risiede la Corte principale, e quelli de Castelli, e Luoghi subordinati alli Vicari, ed in assenza loro à Massari, li quali siano abbligati darne conto alla detta Corte principale, sottopena à suddetti Medici, Cerusici, e Barbieri, ed altre persone simili, che non lo denunceranno, della privazione dell’esercizio del medicare, ed alli Vicari Massari, della privazione dell’Offizio, e dell’inabilità di mai più poter’essere ammessi à Magistrati, ed Offici, e tanto à Medici, quanto ad altri di scudi cento d loro per ciascuno, e ciascuna volta, ed altre pene etiam corporali ad arbitrio del Giudice.
Denunzie, d’Offiziali di Castelli, e Massari –
33 Commanda in oltre Sua Eccellenza a tutti i Massari, Sindici, ed altri Offiziali, che per l’avvenire debbano, o siano obbligati denunciare, a dare avviso subito alla Corte di tutti i malefici, ferite, bastonate, questioni, risse, ed altri successi, che per l’avvenire in qualche modo, e via nasceranno, si faranno, e commetteranno ne Castelli, e Territori loro, dando minutamente ragguaglio in tutti li suddetti casi della qualità del delitto, e delle persone, che lo commetteranno, dè luoghi, tempi, testimoni, e persone offese, con che armi, quantità, e qualità delle ferite, e percussioni, acciocchè si possino fare le dovute provisioni, e rimedi, sotto pena della privazione dell’offizio, di scudi 25, e più di tre tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio secondo le qualità de casi, che seguiranno, e delle persone.
Danni dati –
34 Desiderando di più Sua Eccellenza provedere con ogni opportuno rimedio alli mali e danni eccessivi che intende, che continuamente si fanno, ordina e commanda, che niuna persona in modo alcuno tagli viti, olivi, ed altri alberi fruttiferi nelli Giardini, o Possessioni altrui, sotto pena, se sarà di giorno, di tre tratti di corda in pubblico, senza alcuna remissione, e se sarà di notte della Galera per cinque anni, più, e meno ad arbitrio di Sua Eccellenza, oltre la refezzione del danno, che averà patito la parte.
Esecuzioni non si faccino senza mandato –
35 Ordinando ancora, che gl’Esecutori, ed altri Officiali non debbano far essecuzione alcuna civile, ne anco criminale, senza commissione in scriptis, eccetto però contro quelli, che fossero condannati, o si trovassero in fatto del delitto, o nell’apparecchio, o in fuga, o in altri casi punibili, secondo la forma de presenti Bandi, sotto pena fuori de suddetti casi al Creditore, che la farà fare di perdere tutte le sue ragioni, e crediti, ed agli Offiziali, ed Essecutori di tre tratti di corda in pubblico.
Tirare a Palombi –
36 Proibisce in oltre Sua Eccellenza tirare à Palombi domestici, o di palombara, tanto nelle Città, e Castelli, quanto nelle muraglie di qualsivoglia luogo, case fuori in campagna con archibugio di qualsivoglia sorte, balestre, ed altri simili istromenti, ne a quelli uccellare con reti, o in altro modo, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta, e di tre tratti di corda in pubblico.
Mandanti, ed Auxiliatori –
37 E che in tutte l’istesse pene contenute nelli precedenti Capitoli e Bando, contro li principali Delinquenti incorrono ancora tanto i mandanti, quanto gl’ausiliatori, e fautori, che scientemente in qualsivoglia modo daranno aiuto, o favore avanti il delitto, o nel delitto, ovvero anco dopo, purchè prima l’abbino promesso, o datone intenzione, e questo s’intenda senza derogare a quelli Capitoli, ne quali per il mandato, o altra circostanza si altera la pena.
Refezzioni de danni –
38 Ed oltre le pene espresse ne suoi casi, li Delinquenti siano tenuti all’emendazione del danno alle parti offese, secondo, che di raggione compete, benchè nel Capitolo, particolare non fosse espresso.
Ed il presente Bando Generale pubblicato , ed affisso, che sarà nelli luoghi soliti, vuole Sua Eccellenza, che obblighi ciascuno all’osservanza, come se li fosse stato personalmente intimato.